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Contro la Costituzione ! - Claudio Nunziata



venerdì 21 aprile 2006  leggono vari 

La riforma costituzionale è stata definitivamente licenziata (Camera e Senato) il 16 novembre 2005.
La Costituzione della Repubblica era stata approvata il 22 dicembre 1947 quasi all’unanimità dall’Assemblea Costituente. Portava la firma di Umberto Terracini, Alcide De Gasperi ed Enrico De Nicola.
Questa è stata approvata da una maggioranza di governo a fine legislatura. Porta la firma di Silvio Berlusconi, Gianfranco Fini e Roberto Calderoli.


La riforma, attraverso la modifica (dall’art. 55 all’art. 138) della seconda parte della Costituzione ridisegna ruoli e poteri di tutti gli organi costituzionali.
Alcuni dei suoi contenuti fondamentali si rinvengono nel Piano di Rinascita Democratica che era stato predisposto verso metà degli anni ‘70 dal Gran Maestro della loggia massonica segreta P2, Licio Gelli.

Dall’intervista a Licio Gelli di Concita De Gregorio (La Repubblica), del 28 settembre 2003

Gelli: "Ho una vecchiaia serena. Tutte le mattine parlo con le voci della mia coscienza, ed è un dialogo che mi quieta. Guardo il Paese, leggo i giornali e penso: ecco qua che tutto si realizza poco a poco, pezzo a pezzo. Forse sì, dovrei avere i diritti d'autore. La giustizia, la tv, l'ordine pubblico. Ho scritto tutto trent'anni fa".

De Gregorio: Tutto nel piano di Rinascita, che preveggenza. Tutto in quelle carte sequestrate qui a villa Wanda ventidue anni fa: 962 affiliati alla Loggia.
C'erano militari, magistrati, politici, imprenditori, giornalisti.
C'era l'attuale presidente del Consiglio, il suo nuovo braccio destro al partito Cicchitto: allora erano socialisti. Chi ha condiviso quel progetto è oggi alla guida del paese.

Gelli: "Se le radici sono buone la pianta germoglia. Ma questo è un fatto che non ha più niente a che vedere con me".

De Gregorio: Niente, certo. Difatti quando parla di Berlusconi e di Cicchitto, di Fini di Costanzo e di Cossiga lo fa con la benevolenza lieve che si riserva ai ricordi di una stagione propizia.


L’impronta autoritaria

Ecco i punti cardine della Riforma del 16 novembre scorso:
Trasferimento ad un Primo Ministro del potere di scioglimento della Camera,
Generale rafforzamento del ruolo del Primo Ministro
Frammentazione delle funzioni legislative tra Camera, Senato e Regioni
Riduzione del potere di tutti gli organi di garanzia
Alterazione dei delicati equilibri del sistema democratico, cioè
Indebolimento della funzione di garanzia svolta dal Capo dello Stato
Indebolimento della piena autonomia della funzione parlamentare rispetto all’esecutivo
Indebolimento della completa indipendenza della Corte Costituzionale e della Magistratura.

Queste modifiche alla II parte della Costituzione (Ordinamento dello Stato) hanno carattere autoritario, quindi
ridimensionano di alcuni caratteri dello stato di diritto,
perciò hanno riflessi anche sulla I parte della Costituzione (artt.dall’1 al 54):
modificano il quadro
dei doveri di solidarietà sociale,
di rispetto della dignità umana,
doveri di contribuzione fiscale, progressività delle imposte,
ripudio della guerra, libertà di culto,
diritto di sciopero e libertà sindacali,
diritto ad eguali prestazioni sanitarie e scolastiche a prescindere alla appartenenza regionale,
diritto ad una informazione libera e plurale, diritti di partecipazione.


La grande conferma

Il Piano di Rinascita di Licio Gelli aveva già tracciato le linee direttrici di questa riforma.
Aveva disegnato un progetto di trasformazione istituzionale che prevedeva
una prima fase di approccio con ricorso ai metodi della corruzione per acquisire il consenso di politici, sindacalisti, giornalisti e magistrati.

Ecco il testo

Punto 2 del Piano di Rinascita nazionale di Licio Gelli
Partiti politici, stampa e sindacati costituiscono oggetto di sollecitazioni possibili sul piano della manovra di tipo economico finanziario. La disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo. Governo, Magistratura e Parlamento rappresentano…obiettivi…accedibili soltanto dopo il buon esito della prima operazione, anche se le due fasi sono necessariamente destinate a subire intersezioni e interferenze reciproche, come si vedrà in dettaglio in sede di elaborazione dei procedimenti.

in un secondo momento, il Piano di Gelli prevede una sorta di “privatizzazione della politica”
Ecco il testo

Punto 3 del Piano di Rinascita nazionale di Licio Gelli

Primario obiettivo e indispensabile presupposto dell'operazione è la costituzione di un club (di natura rotariana per l'etereogenità dei componenti) ove siano rappresentati, ai migliori livelli, operatori, imprenditoriali e finanziari, esponenti delle professioni liberali, pubblici amministratori e magistrati, nonché pochissimi e selezionati uomini politici, che non superi il numero di 30 o 40 unità.
Qualora le circostanze permettessero di contare sull'ascesa al Governo di un uomo politico (o di un'équipe) già in sintonia con lo spirito del club e con le sue idee di ripresa democratica, è chiaro che i tempi dei procedimenti riceverebbero una forte accelerazione anche per la possibilità di attuare subito il programma di emergenza e quello a breve termine.


Un Presidente della Repubblica privo di poteri
La Costituzione del 1948 ha garantito per quasi 60 anni l’equilibrio tra i poteri dello Stato proponendo il modello di una democrazia matura, solidale e partecipata, assicurato dal ruolo indipendente del Capo dello Stato, della Corte Costituzionale e della Magistratura. La riforma del 16 novembre altera profondamente questo equilibrio causando il depotenziamento di tutti e tre gli organi di garanzia.

Il Presidente della Repubblica viene privato dei due poteri che sino ad oggi ne hanno caratterizzato fortemente la figura: il potere di designazione del Capo del Governo e il potere di scioglimento delle Camere.
Ridotto il suo potere di nomina da 5 a 4 giudici della Corte Costituzionale
Se il Capo dello Stato finisse per diventare espressione della stessa maggioranza, anche questi residui poteri sarebbero piegati e annessi all’ecesutivo

La Corte Costituzionale a immagine della maggioranza

Oggi contribuiscono a formare la Corte 5 giudici costituzionali nominati dal Presidente della Repubblica, 5 nominati dalle magistrature ordinaria ed amministrativa e 5 nominati dalle Camere.
Con la riforma le nomine spettanti alle prime due componenti diminuiscono da 5 a 4 (complessivamente da 10 ad 8) mentre quelle spettanti alle due Camere aumentano da 5 a 7. Il divario tra le componenti laiche e quelle politiche si riduce a 8 a fronte di 7, mentre oggi è di 10 a fronte di 5.
L’alterazione del meccanismo di formazione della Corte Costituzionale sarà inevitabilmente destinata ad attribuire un maggiore peso alle valutazioni di carattere politico, facendo perdere spessore, nelle decisioni, alle argomentazioni di carattere giuridico costituzionale. La conseguenza sarà una Corte che non esprimerà più, a pieno, quella funzione di organo di garanzia rivolto alla tutela dei diritti costituzionali rispetto alle forzature provenienti dal legislatore ordinario.



MODIFICHE ALLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti
delle Giunte delle Regioni e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. ….
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

ART. 88
Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni….su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento …qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.


IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
Stralcio dal "Piano di Rinascita Democratica" di Licio Gelli
Parte programmatica
Pregiudiziale è un Governo deciso ad essere non già autoritario bensì soltanto autorevole e deciso a fare rispettare le leggi esistenti….Le forze dell'ordine possono essere mobilitate per ripulire il paese dai teppisti ordinari e pseudo politici e dalle relative centrali direttive soltanto alla condizione che la Magistratura li processi e condanni rapidamente inviandoli in carceri ove scontino la pena senza fomentare nuove rivolte o condurre una vita comoda.
Parte procedimentale
Modifica della Costituzione per stabilire che il Presidente del Consiglio è eletto dalla Camera all'inizio di ogni legislatura e può essere rovesciato soltanto attraverso le elezioni del successore.

La riforma disegna un nuovo equilibrio sbilanciato a favore di un Governo forte, senza possibilità di un controllo efficace ed indipendente da parte degli organi di garanzia. La nomina del Primo Ministro, la sua maggioranza ed il suo programma sono espressi direttamente dagli elettori e, nel corso della legislatura, possono mutare solo per effetto del potere di scioglimento della Camera attribuito allo stesso Premier. Ne deriva, come conseguenza, un Parlamento che non è più in grado di svolgere il suo ruolo naturale di controllore del potere esecutivo ma che, al contrario, sarà succube del Primo Ministro che, forte di questo potere di condizionamento della maggioranza, avrà mano libera per far approvare qualsiasi legge. Nel presentarsi al Parlamento si limita ad esporre il suo programma, sul quale la sola Camera dei Deputati è chiamata ad esprimersi.
Per motivi di interesse nazionale può richiedere che le Camere riunite annullino le leggi regionali. Per gli stessi motivi e per dare attuazione al programma di governo può chiedere al Presidente della Repubblica che sia la Camera a legiferare in via definitiva su materie di competenza del Senato. E’ esclusa la possibilità di ricercare in Parlamento maggioranze di governo differenti rispetto a quelle prospettate agli elettori in occasione del voto, ancorché vi sia disagio per qualche forza politica a restare nello schieramento di partenza. La tessa riforma prevede l’obbligatorietà dello scioglimento della Camera in caso di accettazione di voti determinanti dell’opposizione.
Il singolo parlamentare perde di fatto ogni possibilità di incidere sulla dialettica politica. I voti dell’opposizione vengono addirittura considerati come “voti appestati” nel senso che il voto determinante dell’opposizione costituisce causa di scioglimento del Parlamento.

ART.92
Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.
ART. 94
Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma.
Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette.
Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.
ART. 95
I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
……
LA FRAMMENTAZIONE DEL POTERE DI LEGIFERARE

Stralcio dal "Piano di Rinascita Democratica" di Licio Gelli
Ordinamento del Parlamento
Parte programmatica
1) ripartizione di fatto, di competenze fra le due Camere (funzione politica alla Camera dei deputati e funzione economica al Senato della Repubblica);
2) modifica (già in corso) dei rispettivi Regolamenti per ridare forza al principio del rapporto (Cost. art. 64) fra maggioranza-Governo da un lato, e opposizione, dall'altro, in luogo della attuale tendenza assemblearistica….
Parte procedimentale
I - nuove leggi elettorali, per la Camera, di tipo misto (uninominale e proporzionale secondo il modello tedesco) riducendo il numero dei deputati a 450 e, per il Senato, di rappresentanza di secondo grado, regionale, degli interessi economici, sociali e culturali, diminuendo a 250 il numero dei senatori ……
II - modifica della Costituzione per dare alla Camera preminenza politica (nomina del Primo Ministro) ed al Senato preponderanza economica (esame del bilancio)


Con il progetto la volontà legislativa del Parlamento cessa di esprimersi mediante la doppia approvazione conforme di Camera e Senato, che consentiva una occasione di riflessione rispetto ad iniziative legislative frettolose adottate per effetto di pulsioni umorali. Il potere legislativo viene, invece, frammentato a seconda delle materie tra Camera, Senato Federale e Regioni, peraltro in base a criteri confusi e approssimativi, suscettibili di fornire infinite occasioni di conflittualità. Alcune materie sono di competenza esclusiva dell’una o dell’altra camera, altre a legislazione congiunta di entrambe le camere. Il resto compete alle Regioni con definizione di alcune materie ed attribuzione di una competenza residuale.
…la riforma del 2001… aveva stabilito che per determinate materie (cd. di competenza concorrente) lo Stato avesse competenza a disciplinare i principi generali e che comunque dovesse fissare per ogni materia i livelli essenziali che le regioni avrebbero dovuto comunque assicurare ai cittadini nel godimento dei diritti. Aveva poi introdotto principi di federalismo fiscale (rimasto inattuato) che prevedevano tra l’altro anche un sistema di perequazione tra regioni povere e ricche. La riforma Calderoli aggiunge a quella del titolo V il trasferimento alle regioni della competenza di legiferare in materie determinate come scuola, sanità e polizia locale. Prevede, però, anche la possibilità che lo Stato si riappropri del potere di legiferare “per motivi di interesse nazionale” anche nelle materie di competenza delle regioni.

ART. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.……

ART. 56
……..
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi…
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
ART. 57
……..Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea.…...
Partecipano all’attivita` del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalita` previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali…….
ART. 70

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. ….

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma , fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo . Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. …..

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte. L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
LA DEVOLUTION

La devolution voluta dalla riforma non è un federalismo in senso stretto, perché il concetto di federalismo implica una volontà di scelta unitaria tra Stati originariamente divisi. Essa realizza, invece, una sorta di federalismo all’incontrario che tende a dividere ciò che con sofferenze era stato unito, espropriando allo Stato unitario funzioni che tradizionalmente gli spettano, quali: la sanità, l’istruzione e la polizia amministrativa locale. Con la riforma si abbandona l’idea di un federalismo solidale ed anche se dalla riforma non deriva direttamente una alterazione alle disponibilità finanziarie delle regioni, la attribuzione della competenza legislativa esclusiva ad esse comporterà inevitabilmente la possibilità per una Regione di disciplinare diversamente, in funzione delle proprie disponibilità economiche, la prestazione di determinati servizi restringendone il contenuto, le modalità di fruizione ed i regimi giuridici di accesso. La possibilità o meno che si verifichino restrizioni di questo tipo è solo attutita, ma non esclusa, dalla garanzia assicurata dallo Stato di definire con legge ordinaria i livelli essenziali delle prestazioni. Nulla potrà fare la legge dello Stato per estendere a tutti i cittadini le ulteriori prestazioni che saranno assicurate in determinate regioni ai soli cittadini in esse residenti. I cittadini cessano di avere pari diritti. Viene sostanzialmente abrogato il diritto all’eguaglianza di tutti i cittadini, di qualsiasi regione essi siano, a ricevere medesime prestazioni in queste delicate materie. Saranno, invece, accentuate le diseguaglianze già insopportabili tra Nord e Sud, secondo una visione egoistica della dello sviluppo economico. Le più eclatanti si manifesteranno nel campo della sanità, ove una regione ricca potrà permettersi di non gravare i propri cittadini del ticket ed una povera non essere in condizioni di poterlo fare.


Art. 117
1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
………….
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

ART. 127
………
Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, puo` annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento. ……
. L’INTANGIBILITA DELL’IMPIANTO COSTITUZIONALE

I costituzionalisti sono pressoché unanimi nel ritenere che solo un patto sociale di portata analoga a quello formatosi dopo la Liberazione dal nazifascismo potrebbe deliberare la sostituzione della struttura dell’intero impianto costituzionale. Le costituzioni sono per loro natura destinate a rimanere stabili nel tempo e non possono essere modificabili a suon di maggioranze alla pari di qualsiasi altra legge ordinaria. L’art. 138 prevede un procedimento di revisione, con soglia di maggioranza assoluta, ma al solo fine di realizzare interventi aggiuntivi o di revisione marginali. Ed il potere di modifica non potrebbe in ogni modo arrivare a snaturare la forma repubblicana dello Stato (art.139 Cost.). Contribuiscono a definire la forma repubblicana i caratteri essenziali dei poteri della Repubblica quale quello indicato all’art. 1 e segg. della I parte della Costituzione, che ne identificano il carattere “democratico”. Anche la parte II della Costituzione, disciplinando le modalità di funzionamento delle istituzioni repubblicane ed assicurando attraverso esse gli equilibri democratici, esprime caratteri della forma dello Stato che devono ritenersi immodificabili.
I proponenti la riforma del novembre 2005 – elaborata ed approvata dalla sola maggioranza di governo - sostengono di non avere affatto innovato la prassi costituzionale ed a scopo dimostrativo richiamano il precedente della riforma del titolo V varata nel 2001 dal centrosinistra. Tale precedente è invocato a sproposito perché si trattò di una revisione settoriale della Costituzione che, se pur inopportuna per le modalità di attuazione, non intaccava gli istituti fondamentali della Repubblica e non contraddiceva ma anzi sviluppava principi già contenuti nella stessa Costituzione (la tutela delle autonomie nel rispetto dell’unità della Repubblica). Inoltre introduceva in Costituzione il principio di sussidiarietà imposto dal trattato di Maastricht. E non realizzò affatto un colpo di mano della maggioranza a dispetto della opposizione, perché si inserì nel contesto di una riforma in senso federalista fortemente voluta dal centrodestra sui cui contenuti tutte le forze parlamentari avevano in precedenza trovato un accordo. La riforma costituzionale è destinata a diventare operative solo se condivisa dall’elettorato a seguito di referendum confermativo (senza necessità del raggiungimento di quorum). Al “popolo sovrano” competerà il potere di dire SI o NO a questa riforma, così come è stata approvata nel suo complesso.



Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. [comma che la riforma intende abolire].
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Stralcio dal "Piano di Rinascita Democratica" di Licio Gelli
Parte procedimentale
- nuove leggi elettorali, per la Camera, di tipo misto (uninominale e proporzionale secondo il modello tedesco)

IL PREMIO DI MAGGIORANZA

Con il referendum 18.4.1993, con effetti sulla legge elettorale per il Senato espresse un ampio consenso (80% dei voti) per il sistema maggioritario. Il Parlamento modificò di conseguenza il sistema elettorale da proporzionale a maggioritario. Nessuno aveva spiegato agli elettori che si apprestavano a votare al referendum che le modifiche in senso maggioritario avrebbero potuto alterare gli equilibri costituzionali. E quando, dopo le elezioni del 1994, si avvertì la necessità di creare contrappesi parlamentari, non ci si rese conto che il vincolo bipolare tra i partiti avrebbe comunque comportato il superamento delle soglie di sbarramento (la maggioranza assoluta) previste dalla Costituzione per assicurare il coinvolgimento di più forze politiche per la elezione del Capo dello Stato e per avviare le riforme costituzionali. Solo nel 2003 alcuni parlamentari del centrosinistra (Bassanini, Elia ed altri) presentarono una proposta di riforma costituzionale dell’art. 138 per elevare da 1/2 ai 2/3 la soglia dei voti necessari per modificare la Costituzione. Ma intanto lo schieramento trasversale, che aveva sostenuto prima il maggioritario e poi la bicamerale, era svanito ed il maggioritario rimase la mina vagante che consentì alla maggioranza di centrodestra di coltivare il progetto di una riforma costituzionale unilaterale.
Il problema resta inalterato con il sistema elettorale cd. proporzionale approvato nel dicembre 2005 perché il premio di maggioranza prefigura una maggioranza di governo che può contare nelle due Camere su una maggioranza precostituita di seggi.
Il premio di maggioranza previsto dalla legge 270/2005 in Italia ha un solo precedente nella legge Acerbo che nel 1924 dette avvio la dittatura fascista. Anch’esso prevedeva un premio di maggioranza a favore dello schieramento che avesse ricevuto il maggior numero di voti (anche se inferiori al 50%), ma a differenza di quella attuale prevedeva un premio di maggioranza del 66%.
Il sistema elettorale maggioritario si allontanava da questo quadro perché la maggioranza parlamentare era data dalla somma dei risultati delle competizioni svolte nei singoli collegi uninominali. Si determinava come effetto naturale di un sistema elettorale sperimentato in numerose democrazie occidentali e non derivava da trucchi legislativi (come avviene solo in Messico e in Corea).

RIFORMA ELETTORALE
per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato - Legge 21 dicembre n.270

Principali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1957, n. 361 (Camera)

Art. 83
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. …
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste …..

Principali modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Senato)
Art. 17
4…l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.
5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste…..

LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Stralcio dal “Piano di Rinascita Democratica” di Licio Gelli
….rapidi aggiustamenti legislativi che riconducano la giustizia alla sua tradizionale funzione di elementi di equilibrio della società e non già di eversione…..
Emergenza a breve termine
Ordinamento giudiziario: le modifiche più urgenti investono:
- la responsabilità civile (per colpa) dei magistrati;
- il divieto di nomina sulla stampa i magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari;
- la normativa per l'accesso in carriera (esami psicoattitudinali preliminari)